Art. 16.
(Raccordo tra istruzione secondaria coreutica e ISDA).

      1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria coreutica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, una commissione composta da un rappresentante per ognuno dei medesimi Ministeri, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo coreutico.
      2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare, negli insegnamenti tecnici.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, la commissione di cui al comma 1 definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline coreutiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline coreutiche.

 

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